Art. 2 Definizione della disciplina. 1. Per la finalita' di cui all'articolo 1 la presente legge: a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e locale, determinando: 1) il ruolo della Regione e degli enti locali; 2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo; 3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti; 4) le modalita' di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie; 5) le modalita' di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali nonche' di attivazione di un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio stesso; 6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata nei singoli settori organici di materie e per assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle funzionali nonche' delle organizzazioni di rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e programmatorie della Regione ed ai procedimenti attuativi delle riforme; 7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni; 8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle rispettive funzioni, nonche' di un sistema informativo e di rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo; b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie: 1) sviluppo economico e attivita' produttive; 2) territorio, ambiente ed infrastrutture; 3) servizi alla persona ed alla comunita'; 4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio; c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il processo di decentramento amministrativo, prevedendo: 1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunita' montane delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti agli enti locali; 2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie; 3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento; 4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria. 2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione: a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati alla Regione perche' provveda al successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e locale; b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.