Art. 2
                    Definizione della disciplina.
1. Per la finalita' di cui all'articolo 1 la presente legge:
a)  detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  attinenti  alle materie di
competenza  della  Regione  e  per  la piena integrazione del sistema
regionale e locale, determinando:
1) il ruolo della Regione e degli enti locali;
2)  i  criteri  per  la  ripartizione  delle  funzioni  e dei compiti
amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;
3)  le  procedure  per  l'individuazione  degli  ambiti  territoriali
ottimali  di  esercizio  delle  funzioni e dei compiti amministrativi
nelle  singole  materie  e  gli  incentivi tesi a promuovere forme di
gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti;
4)  le  modalita'  di assegnazione agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane,
patrimoniali e finanziarie;
5)  le modalita' di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e
coordinamento,  di  direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  conferiti agli enti locali
nonche'  di  attivazione  di  un  servizio  generale  di monitoraggio
dell'esercizio stesso;
6)  gli  strumenti  di  cooperazione  e  di concertazione per rendere
effettiva  la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata
nei   singoli  settori  organici  di  materie  e  per  assicurare  la
partecipazione  ed  il  concorso  delle  autonomie  locali, di quelle
funzionali  nonche'  delle  organizzazioni  di  rilevanza economica e
sociale  alle scelte legislative e programmatorie della Regione ed ai
procedimenti attuativi delle riforme;
7)  il  ruolo  delle  autonomie  funzionali, delle cooperative, delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni;
8)  l'attivazione  di  adeguati  servizi  di consulenza ed assistenza
tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione
e  aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale,
di  cui  gli  enti  locali  possono  avvalersi  per l'esercizio delle
rispettive   funzioni,   nonche'  di  un  sistema  informativo  e  di
rilevazione  statistica  per  favorire la comunicazione istituzionale
tra i diversi livelli di governo;
b)  provvede  alla  ripartizione  tra  Regione  ed  enti  locali  del
complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo
Stato   sia  con  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi
della  l.  59/1997  sia  con  la precedente legislazione nei seguenti
settori organici di materie:
1) sviluppo economico e attivita' produttive;
2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
3) servizi alla persona ed alla comunita';
4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale
e locale e regime autorizzatorio;
c)  detta  disposizioni  finali e transitorie dirette a completare il
processo di decentramento amministrativo, prevedendo:
1)  i  termini  per l'emanazione di norme integrative dei titoli III,
IV,  V  e  VI, di seguito denominate norme integrative, anche al fine
della  puntuale ripartizione tra province, comuni e comunita' montane
delle  funzioni  e dei compiti amministrativi genericamente conferiti
agli enti locali;
2)  la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei
compiti  amministrativi  conferiti  agli  enti locali contestualmente
all'assegnazione   agli   stessi   delle  necessarie  risorse  umane,
patrimoniali e finanziarie;
3)   le   scadenze  temporali  per  l'emanazione,  l'adeguamento,  la
semplificazione  ed  il  riordino  della  legislazione  regionale  di
settore  anche  mediante  la redazione di testi unici o coordinati di
norme  contenenti  la  disciplina  sostanziale e procedimentale delle
singole materie oggetto del conferimento;
4)  l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili
e la disciplina della fase transitoria.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:
a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso
delle  funzioni  e  dei  compiti amministrativi trasferiti e delegati
alla  Regione  perche' provveda al successivo riparto tra la stessa e
gli   enti  locali  e  delle  altre  specifiche  funzioni  e  compiti
amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di
governo regionale e locale;
b)  "funzioni  e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si
intende  il  complesso  delle  funzioni  e dei compiti amministrativi
attribuiti,  delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale
dai titoli III, IV, V e VI.