Art. 20
           Conferenza permanente Regione-autonomie locali.
1.  E'  istituita  presso  la  presidenza  della  Giunta regionale la
conferenza  Regione-autonomie  locali,  quale strumento permanente di
cooperazione  interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed
il   sistema   delle   autonomie  locali,  con  compiti  propositivi,
consultivi  e  di  studio  sulle questioni di interesse diretto degli
enti locali.
2.  La  conferenza  viene  nominata  con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.
3. La conferenza e' composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b)   l'assessore  regionale  competente  in  materia  di  rapporti  e
relazioni istituzionali;
c)  i  presidenti  delle province del Lazio e il sindaco della citta'
metropolitana;
d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
e)   cinque  sindaci  designati  dall'Associazione  Nazionale  Comuni
d'Italia  (ANCI)  regionale,  di  cui  tre  di comuni con popolazione
inferiore  ai  cinquemila  abitanti,  uno  di  comune con popolazione
compresa  tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune con
popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
f)   due   presidenti  di  comunita'  montane  designati  dall'Unione
Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);
g)  il  presidente regionale dell'Unione Regionale Province del Lazio
(URPL);
h) il presidente dell'ANCI Lazio;
i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
l) il presidente dell'UNCEM Lazio;
m) il presidente ed i due vicepresidenti della commissione consiliare
competente in materia di affari istituzionali.
4.  La  conferenza  e'  di  volta  in volta integrata dagli assessori
regionali  competenti  nelle  materie  oggetto  di  discussione nelle
sedute della conferenza stessa.
5.  La conferenza e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale
o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di rapporti e
relazioni  istituzionali  ed  e'  convocata almeno una volta ogni tre
mesi  dal Presidente stesso e allorche' ne faccia richiesta un quinto
dei  suoi  membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque
sindaci dei comuni capoluogo del Lazio.
6.  La  conferenza  si avvale di una segreteria tecnica, nominata con
decreto  del  Presidente della Giunta regionale e composta da esperti
designati  dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio personale e
da  esperti  designati  da  ANCI,  URPL,  UNCEM  Lazio  e  lega delle
autonomie  locali,  con  il  compito  di istruire gli atti oggetto di
discussione nelle sedute della conferenza stessa.
7.   Alle   sedute  della  conferenza  possono  essere  invitati,  su
convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture regionali
istituzionalmente  competenti,  che,  in  ogni  caso, forniscono alla
conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo necessario.
8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni
ai  processi  decisionali  che  assumono interesse e rilevanza per le
autonomie  locali,  la  conferenza  esprime  pareri alla Giunta ed al
Consiglio regionale in materia di:
a)    proposte    degli   strumenti   regionali   di   programmazione
economicasociale e di pianificazione territoriale;
b)  proposte  di  leggi  regionali concernenti modifiche territoriali
degli enti locali;
c)   proposte   di   legge   o   di  regolamento  regionali  relative
all'organizzazione   e   al   conferimento   di  funzioni  e  compiti
amministrativi  a  livello locale o attinenti a funzioni di controllo
nei confronti degli enti locali;
d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
e)  atti  comunque  attuativi  della  presente legge e delle relative
norme integrative.
9.  La  conferenza  costituisce,  altresi',  la  sede  in cui vengono
concordati  gli  ambiti  territoriali ottimali di cui all'articolo 10
nonche'  la  sede  di  concertazione  delle modalita' per l'esercizio
transitorio   in   via  sostitutiva  delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, e dei criteri per la definizione del programma dei corsi di
formazione  per gli amministratori ed il personale degli enti locali,
di cui all'articolo 31.
10.  La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre, richiedere
pareri  alla conferenza in ordine alle proposte di intese tra Regione
ed  enti  locali,  nonche'  in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano
opportuno.
11.  Gli  atti  della  Giunta  regionale  soggetti  al  parere  della
conferenza   devono  essere  inviati  alla  conferenza  stessa  prima
dell'adozione definitiva.
12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Tale termine puo' essere rinnovato per una
sola volta dall'organo regionale richiedente, con decisione motivata,
sulla  base  di  esigenze  rappresentate dalla conferenza. In caso di
decorrenza  del  termine  senza  che  la conferenza abbia espresso il
parere,   l'organo   regionale   richiedente   procede   prescindendo
dall'acquisizione dello stesso.
13.  La  conferenza  puo',  nelle  materie di cui ai commi 8, 9 e 10,
formulare  di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio
regionale.
14.  La  conferenza disciplina le modalita' del proprio funzionamento
ed i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.