Art. 203. Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. 1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole: "del piano di risanamento delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923"; c) al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c bis) la disciplina degli interventi di trasformszione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999; c ter) l'autorizzazione delle attivita' di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999; c quater) l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attivita' di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999; c quinques) la vigilanza sui boschi e sulla prescrizioni di massima e di polizia forestale;"; c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonche' le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni;"; 2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: b bis) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;"; 3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate; d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, l'alinea e' sostituita dal seguente: "g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui r.d.l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonche' quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:"; e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente: "a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;"; f) all'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, le parole: "relativi a" sono sostituite dalle seguenti: "relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari nonche' quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:"; g) al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: "fino a venti kw;" sono sostituite dalle seguenti: "fino a venti KV;"; h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 e' abrogata; i) il comma 2 dell'articolo 10 e' abrogato; l) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: "all'articolo 5, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "lettere a), b), c) ed e)."; m) il comma 2 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "2. Alle comunita' montane sono altresi subbdelegate, di norma, da parte delle province, le funzioni amministrative relative alla bonifica montana.".