Art. 203.
                 Modificazioni alla legge regionale
                      11 dicembre 1998, n. 53.
1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole: "del piano
di  risanamento  delle  acque" sono sostituite dalle seguenti: "delle
prescrizioni  di  massima  e  di  polizia  forestale di cui al r.d.l.
3267/1923";
c)  al  comma  2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) sono inserite le
seguenti:
"c  bis)  la  disciplina  degli  interventi  di  trasformszione  e di
gestione  del  suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno
dieci  metri  dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle
lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999;
c  ter) l'autorizzazione delle attivita' di posa in mare di cavi e di
condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999;
c quater) l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione
delle  attivita'  di  svaso,  di  sghiaiamento e di sfangamento delle
dighe secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999;
c quinques) la vigilanza sui boschi e sulla prescrizioni di massima e
di polizia forestale;";
c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
a)  la  classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque
sotterranee,  nonche' le funzioni di competenza regionale relative al
bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio
1994, n. 36 e successive modificazioni;";
2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
b   bis)  la  disciplina  in  materia  di  restituzione  delle  acque
utilizzate  per  la  produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in
impianti  di  potabilizzazione,  nonche'  delle  acque  derivanti  da
sondaggi  o  perforazioni  diversi da quelli relativi alla ricerca ed
estrazione di idrocarburi;";
3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate;
d)  alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'articolo  9,  l'alinea  e'
sostituita dal seguente:
"g)  i  provvedimenti  riguardanti  il vincolo idrogeologico previsti
dalle  prescrizioni  di  massima e di polizia forestale di cui r.d.l.
3267/1923   relativi   alle   utilizzazioni  boschive  per  superfici
superiori  a  tre ettari nonche' quelli previsti dall'articolo 20 del
r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:";
e)  la  lettera  a)  del  comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla
seguente:
"a)  sono  attribuite  alle province le funzioni indicate dalla legge
regionale 22 gennaio 1996, n. 6;";
f)  all'alinea  della  lettera  b)  del  comma 1 dell'articolo 10, le
parole:  "relativi  a" sono sostituite dalle seguenti: "relativi alle
utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari nonche' quelli
previsti   dall'articolo  20  del  r.d.  1126/1926  per  le  seguenti
categorie di opere:";
g)  al  numero  2)  della  lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le
parole:  "fino  a  venti kw;" sono sostituite dalle seguenti: "fino a
venti KV;";
h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 e' abrogata;
i) il comma 2 dell'articolo 10 e' abrogato;
l)  al  comma  1  dell'articolo  11, dopo le parole: "all'articolo 5,
comma 1" sono aggiunte le seguenti: "lettere a), b), c) ed e).";
m) il comma 2 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"2.  Alle  comunita'  montane sono altresi subbdelegate, di norma, da
parte  delle  province,  le  funzioni  amministrative  relative  alla
bonifica montana.".