Art. 204.
          Applicazione transitoria della normativa vigente.
1.  Qualora  alla  data  di decorrenza dell'effettivo esercizio delle
funzioni   e   dei   compiti   amministrativi   conferiti   ai  sensi
dell'articolo  8,  comma 1, lettera a), nonche' di quelli adeguati ai
sensi  dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora entrate
in  vigore  le leggi regionali di cui all'articolo 194, si applicano,
fino  alla  data  di  entrata  in vigore di queste ultime, le vigenti
norme  regionali  in  materia,  intendendosi  sostituiti  gli  organi
centrali  e  periferici  della  Regione con i competenti organi degli
enti  locali,  ovvero,  in  mancanza  della  normativa  regionale, le
disposizioni  contenute  nelle leggi statali in materia, intendendosi
sostituiti  gli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  con i
competenti organi regionali e degli enti locali.