Art. 204. Applicazione transitoria della normativa vigente. 1. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nonche' di quelli adeguati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora entrate in vigore le leggi regionali di cui all'articolo 194, si applicano, fino alla data di entrata in vigore di queste ultime, le vigenti norme regionali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici della Regione con i competenti organi degli enti locali, ovvero, in mancanza della normativa regionale, le disposizioni contenute nelle leggi statali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con i competenti organi regionali e degli enti locali.