Art. 205. Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano. 1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 142/1990, la Regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita l'area metropolitana ai fini dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, tenendo conto delle proposte emerse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 21, e conferisce, ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, le funzioni ed i compiti amministrativi alla Citta' metropolitana stessa. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza metropolitana costituisce un gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni alle amministrazioni regionale e locali e dai presidenti delle province del Lazio, il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula una proposta motivata di delimitazione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'area metropolitana s'intende delimitata dal territorio del Comune di Roma e degli altri comuni limitrofi compresi nel territorio della provincia di Roma i cui consigli comunali si siano espressi in tale senso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione e' adottata dal Consiglio regionale. 4. Entro i quattro mesi successivi alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dei commi 1 e 3, la delimitazione e' sottoposta alla consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum.