Art. 205.
       Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano.
1.  Ai  sensi  dell'articolo  17 della l. 142/1990, la Regione, entro
otto  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,
delimita  l'area  metropolitana ai fini dell'istituzione della Citta'
metropolitana   di   Roma,   tenendo   conto  delle  proposte  emerse
nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 21, e conferisce, ai
sensi  dell'articolo  19  della l. 142/1990, le funzioni ed i compiti
amministrativi alla Citta' metropolitana stessa.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza metropolitana
costituisce  un  gruppo  di  lavoro composto anche da esperti esterni
alle  amministrazioni  regionale  e  locali  e  dai  presidenti delle
province del Lazio, il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  formula  una  proposta  motivata  di
delimitazione.
3.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  1,  l'area
metropolitana  s'intende delimitata dal territorio del Comune di Roma
e   degli  altri  comuni  limitrofi  compresi  nel  territorio  della
provincia  di  Roma i cui consigli comunali si siano espressi in tale
senso  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La delimitazione e' adottata dal Consiglio regionale.
4.  Entro  i quattro mesi successivi alla deliberazione del Consiglio
regionale  adottata  ai  sensi  dei  commi 1 e 3, la delimitazione e'
sottoposta   alla   consultazione   delle   popolazioni   interessate
attraverso referendum.