Art. 206. Individuazione della rete viaria regionale. 1. Entro centottanta giorni dall'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale individua, sulla base del criteri fissati dal Consiglio regionale, la rete viaria regionale, come definita dall'articolo 124, comma 1, lettera b), della presente legge.