Art. 206.
             Individuazione della rete viaria regionale.
1.   Entro   centottanta   giorni   dall'individuazione   della  rete
autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2,
del  d.lgs.  112/1998,  la Giunta regionale individua, sulla base del
criteri  fissati  dal  Consiglio regionale, la rete viaria regionale,
come  definita dall'articolo 124, comma 1, lettera b), della presente
legge.