Art. 208.
                 Disposizioni transitorie in materia
                     di sanzioni amministrative.
1.  In  attesa  dell'adeguamento  della legge regionale di disciplina
delle  sanzioni  amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4,
la  Regione  esercita  le  proprie  competenze in materia, secondo le
disposizioni  contenute  nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e
successive modifiche.