Art. 208. Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative. 1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche.