Art. 209.
                            Abrogazioni.
1.  Sono  abrogati  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge:
a) la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68;
b) la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche;
c) la legge regionale 8 aprile 1998, n. 12;
d) l'articolo 39 della l.r. 30/1998;
e)  il  comma  1,  dell'articolo 44 della legge regionale 11 dicembre
1998, n. 53.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 6 agosto 1999
                              BADALONI
    Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 5 agosto
1999.
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    (Omissis).