Art. 209. Abrogazioni. 1. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68; b) la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche; c) la legge regionale 8 aprile 1998, n. 12; d) l'articolo 39 della l.r. 30/1998; e) il comma 1, dell'articolo 44 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 6 agosto 1999 BADALONI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 5 agosto 1999. --------- (Omissis).