Art. 21 Conferenza metropolitana. 1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma e' istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale. 2. La conferenza metropolitana e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma. 3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di meta' piu' uno dei componenti, con il voto favorevole di meta' piu' uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni piu' uno. 4. La conferenza metropolitana: a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche dell'area metropolitana; b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della l. 142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti amministrativi: 1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana; 2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano; 3) coordinamento dei piani-traffico comunali; 4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico; 5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica; 6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; 7) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e di recupero dei rifiuti; 8) pianificazione commerciale della grande distribuzione; 9) coordinamento e programmazione delle attivita' culturali; 10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; 11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della l. 142/1990; 12) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano; c) formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 205; d) definisce, fino all'istituzione della citta' metropolitana, le forme di coordinamento o di integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1. 5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la possibilita' da parte dei componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonche' la costituzione di una segreteria tecnica. 6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della l. 142/1990.