Art. 21
                      Conferenza metropolitana.
1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI
della  l.  142/1990,  presso  la  Provincia  di  Roma e' istituita la
conferenza   metropolitana,  composta  dal  Presidente  della  Giunta
regionale,  dal  Presidente  della  provincia, dai sindaci dei comuni
compresi  nella  provincia  e da tre consiglieri regionali designati,
con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale.
2.  La  conferenza  metropolitana  e' presieduta dal Presidente della
Giunta  regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno,
d'intesa  con  il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco
di Roma.
3.  La  conferenza  metropolitana  adotta le proprie deliberazioni in
presenza  di meta' piu' uno dei componenti, con il voto favorevole di
meta'  piu'  uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di
voti pari a quello delle relative circoscrizioni piu' uno.
4. La conferenza metropolitana:
a)  formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta
e  adotta  indirizzi  per  il coordinamento delle politiche dell'area
metropolitana;
b)  formula  proposte  per  l'attuazione  dell'articolo  19  della l.
142/1990    in   relazione   alle   seguenti   funzioni   e   compiti
amministrativi:
1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
2)  realizzazione  e  gestione  di  reti  e  servizi  di trasporto di
interesse metropolitano;
3) coordinamento dei piani-traffico comunali;
4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
7)  formazione  e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e
di recupero dei rifiuti;
8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;
9) coordinamento e programmazione delle attivita' culturali;
10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
11)  funzioni  dei  sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della l.
142/1990;
12)  servizi  di area vasta nei settori della sanita', della scuola e
della  formazione  professionale  e  degli  altri  servizi  urbani di
livello metropolitano;
c)  formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai
sensi dell'articolo 205;
d)  definisce,  fino  all'istituzione  della citta' metropolitana, le
forme   di  coordinamento  o  di  integrazione  dell'esercizio  delle
funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza stessa, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1.
5.  La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento,
il  proprio  funzionamento, ivi compresa la possibilita' da parte dei
componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonche' la
costituzione di una segreteria tecnica.
6.   La   conferenza  metropolitana  ha  durata  fino  alla  completa
attuazione  delle  procedure  previste dalle disposizioni del capo VI
della l. 142/1990.