Art. 22 Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali. 1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali, quale strumento permanente di concertazione e di confronto tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle autonomie funzionali e le rappresentanze economiche e sociali. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto dal Presidente della Giunta regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza di volta in volta in trattazione, dal rappresentante dell'unione camere Lazio, e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni economiche e sociali individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Con tale deliberazione sono, altresi', determinate le modalita' organizzative e di funzionamento del comitato. 3. Il comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali di programmazione economicosociale e di pianificazione territoriale nonche' per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.