Art. 22
Comitato     Regione-autonomie     funzionali     e    organizzazioni
                         economico-sociali.
1.  E'  istituito  presso  la  presidenza  della  Giunta regionale il
comitato     Regione-autonomie     funzionali     e    organizzazioni
economico-sociali,  quale  strumento permanente di concertazione e di
confronto  tra la Giunta regionale, le rappresentanze delle autonomie
funzionali e le rappresentanze economiche e sociali.
2.  Il  comitato  di  cui  al  comma  1 e' costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed e' composto dal Presidente della
Giunta  regionale stesso, che lo presiede, dagli assessori regionali,
che  partecipano  alle  riunioni in relazione alle materie di propria
competenza  di  volta  in  volta  in  trattazione, dal rappresentante
dell'unione  camere  Lazio, e da un rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni   economiche   e   sociali  individuate  con  apposita
deliberazione   della   Giunta   regionale,   sentita  la  competente
commissione  consiliare  permanente.  Con  tale  deliberazione  sono,
altresi',  determinate  le modalita' organizzative e di funzionamento
del comitato.
3.   Il   comitato   Regione-autonomie  funzionali  e  organizzazioni
economico-sociali  esprime  pareri  e  formula  proposte  alla Giunta
regionale   in   ordine   agli   atti   regionali  di  programmazione
economicosociale   e   di  pianificazione  territoriale  nonche'  per
l'attuazione  degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo
della Regione.