Art. 23
             Cooperazione e contrattazione programmata.
1.  La  Regione  favorisce  la cooperazione e la concertazione fra lo
Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali,
le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati,
allo   scopo   di   garantire   una   coordinata   partecipazione  al
perseguimento  degli obiettivi contenuti nella programmazione statale
e regionale, nonche' alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione
europea.
2.  Per  il  fine  di  cui  al  comma  1  e  per  il  coordinamento e
l'attuazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali e
l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralita'
di  soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, tra l'altro, il
ricorso  agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione
programmata,  ivi  comprese  le  programmazioni  negoziate, le intese
istituzionali  di programma, gli accordi di programma quadro, i patti
territoriali,  i  contratti di programma, i contratti d'area previsti
dall'articolo  2,  comma  203,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
3.  L'insieme  delle  iniziative  di  cui  al  comma  2 che implicano
decisioni  istituzionali e risorse finanziarie a carico della Regione
sono  coordinate  dalla  medesima,  la  quale,  tra  l'altro,  cura i
rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina l'attivazione
degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca,
progettazione   e   supporto  tecnico  nelle  fasi  di  redazione  ed
attuazione della contrattazione programmata.
4.  La Giunta regionale, con apposita deliberazione, puo' definire le
modalita'   di   attuazione   degli  strumenti  della  programmazione
negoziata  per  quanto  attiene  alle  relazioni  tra Regione ed enti
locali.