Art. 23 Cooperazione e contrattazione programmata. 1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di garantire una coordinata partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale, nonche' alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea. 2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e l'attuazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralita' di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, tra l'altro, il ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi comprese le programmazioni negoziate, le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali, i contratti di programma, i contratti d'area previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro, cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione ed attuazione della contrattazione programmata. 4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, puo' definire le modalita' di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali.