Art. 24 Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo. 1. E' istituito presso la presidenza della Giunta regionale l'osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, di seguito denominato Osservatorio. 2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto da: a) il Presidente della Giunta regionale; b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI; c) un rappresentante indicato dall'URPL; d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio; e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali del Lazio; f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale; g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 3. L'Osservatorio e' di volta in volta integrato dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella seduta. 4. All'Osservatorio puo' partecipare, altresi', un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. 5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite; b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficolta', in ordine a: 1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti; 2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino della legislazione regionale di settore; 3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997; 4) la mobilita' relativa ad esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario; 5) la formazione ed all'aggiornamento professionale; 6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro; 7) i servizi sociali; c) presta attivita' consultiva ai fini dell'applicazione delle clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed applicazione omogenea del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli enti del comparto; d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale. 6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce, con propria deliberazione, la struttura organizzativa e determina le risorse umane e strumentali da destinare al supporto dell'Osservatorio.