Art. 24
   Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo.
1.   E'   istituito  presso  la  presidenza  della  Giunta  regionale
l'osservatorio  sull'attuazione  del decentramento amministrativo, di
seguito denominato Osservatorio.
2.  L'Osservatorio  e'  costituito  con  decreto del Presidente della
Giunta regionale ed e' composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
c) un rappresentante indicato dall'URPL;
d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
e)  un  rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali del
Lazio;
f)  i  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale;
g)  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  economiche  e sociali
individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3.  L'Osservatorio  e'  di  volta  in volta integrato dagli assessori
regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella seduta.
4.  All'Osservatorio  puo'  partecipare,  altresi', un rappresentante
della  presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento della
funzione pubblica.
5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a)  verifica  periodicamente  i  trasferimenti  delle  risorse umane,
finanziarie  e  patrimoniali  necessarie all'esercizio delle funzioni
conferite;
b)  formula  proposte,  segnala  ritardi ed eventuali difficolta', in
ordine a:
1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine
della   puntuale   ripartizione   delle   funzioni   e   dei  compiti
amministrativi genericamente conferiti;
2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino
della legislazione regionale di settore;
3)  la  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi, secondo i
criteri  ed  i  principi  dettati dall'articolo 20, comma 5, della l.
59/1997;
4)  la  mobilita'  relativa  ad  esuberi,  a  seguito  di processi di
riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;
6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;
7) i servizi sociali;
c)  presta  attivita'  consultiva  ai  fini  dell'applicazione  delle
clausole  di  raffreddamento  e per l'interpretazione ed applicazione
omogenea  del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli
enti del comparto;
d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale.
6.  La  Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore della presente legge, individua od istituisce, con propria
deliberazione,  la  struttura  organizzativa  e  determina le risorse
umane e strumentali da destinare al supporto dell'Osservatorio.