Art. 25 Ruolo delle autonomie funzionali. 1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni, possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative in base a criteri di economicita' ed efficacia della gestione. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti demandati, delle modalita' di esercizio degli stessi e delle relative forme di controllo da parte della Regione e degli enti locali.