Art. 25
                  Ruolo delle autonomie funzionali.
1.  Ferme  restando  le  specifiche disposizioni contenute nel titolo
III,   capo  XI,  sezione  I,  relative  alle  Camere  di  Commercio,
Industria,  Artigianato  e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti
locali,   mediante   apposite  convenzioni,  possono  demandare  alle
autonomie funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi
di  cui  alla  presente  legge e relative norme integrative in base a
criteri di economicita' ed efficacia della gestione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere
la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti demandati, delle
modalita'  di  esercizio  degli  stessi  e  delle  relative  forme di
controllo da parte della Regione e degli enti locali.