Art. 26 Ruolo delle cooperative. 1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata e ne assicura le finalita' nelle sue varie forme e nei relativi settori di intervento. 2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative: a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i mezzi piu' idonei, anche attraverso il sostegno economico e finanziario; b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative), specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per quelli diretti all'innovazione tecnologica ed all'incremento dell'occupazione; c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali e provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. 3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.