Art. 26
                      Ruolo delle cooperative.
1.   La  Regione,  ai  sensi  dell'articolo  45  della  Costituzione,
riconosce  la  funzione  sociale  della  cooperazione  a carattere di
mutualita'  e  senza  fini  di  speculazione privata e ne assicura le
finalita' nelle sue varie forme e nei relativi settori di intervento.
2.  La  Regione,  in particolare, nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  di  cui alla presente legge e relative norme
integrative:
a)  promuove  e  favorisce lo sviluppo della cooperazione con i mezzi
piu' idonei, anche attraverso il sostegno economico e finanziario;
b)  elabora,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  8, della legge 31
gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative),
specifici  progetti  diretti  alla  promozione ed al finanziamento di
nuove  imprese  e  di  iniziative di sviluppo della cooperazione, con
preferenza   per   quelli   diretti  all'innovazione  tecnologica  ed
all'incremento dell'occupazione;
c)  cura  la  tenuta  dell'albo regionale delle cooperative sociali e
provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27 giugno
1996, n. 24.
3.  Per  i  fini  di  cui  al  presente articolo, la Regione provvede
all'adeguamento  ed al riordino della propria normativa in materia di
cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.