Art. 27
             Ruolo delle organizzazioni di volontariato.
1.  La  Regione,  ai  sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge
quadro  sul  volontariato),  riconosce  e favorisce l'attivita' delle
organizzazioni   di   volontariato   come   libera   espressione   di
partecipazione,  di  solidarieta'  e  di  pluralismo  e  come apporto
complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  di  cui alla presente legge e relative norme
integrative.
2.  Al  tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni
di   volontariato,  salvaguardandone  l'autonomia,  anche  attraverso
incentivi  di  carattere  economico-finanziario,  cura  la tenuta del
relativo  registro ed esercita le altre funzioni previste dalla legge
regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.