Art. 27 Ruolo delle organizzazioni di volontariato. 1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce l'attivita' delle organizzazioni di volontariato come libera espressione di partecipazione, di solidarieta' e di pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative. 2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario, cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.