Art. 28
                      Ruolo delle associazioni.
1.  La  Regione  riconosce  e  promuove il ruolo dell'associazionismo
nella  pluralita'  delle  sue forme, come espressione di liberta', di
crescita  umana,  di  autogoverno  della societa' civile e di impegno
sociale.
2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge
regionale,  da  emanarsi  entro  il  termine di cui all'articolo 194,
comma   3,   gli   interventi   della   Regione   volti   a  favorire
l'associazionismo  con i mezzi piu' idonei, ivi compresi incentivi di
carattere  economico-finanziario,  anche  a sostegno delle iniziative
degli enti locali volte a valorizzare le realta' associative presenti
sul territorio.