Art. 28 Ruolo delle associazioni. 1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo nella pluralita' delle sue forme, come espressione di liberta', di crescita umana, di autogoverno della societa' civile e di impegno sociale. 2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge regionale, da emanarsi entro il termine di cui all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a favorire l'associazionismo con i mezzi piu' idonei, ivi compresi incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti locali volte a valorizzare le realta' associative presenti sul territorio.