Art. 3
                        Ruolo della Regione.
1.  La  Regione  esercita  essenzialmente  la  funzione legislativa e
regolamentare  nonche'  le  funzioni  di  programmazione,  indirizzo,
coordinamento,  direttiva  e  controllo  relativamente  alle  materie
complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a:
a)  emanare  la  disciplina  normativa  delle  funzioni e dei compiti
amministrativi  trasferiti,  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
stabiliti  dalle  leggiquadro  nazionali e del principio di autonomia
organizzativa  e  regolamentare  degli  enti  locali, ovvero norme di
organizzazione,  ivi  compresa  la  subdelega,  e  di  spesa  e,  ove
previsto,  norme  di  attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi delegati;
b)  promuovere  e  realizzare  il  riordino  territoriale  secondo le
procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73, e 30
luglio  1996,  n.  30  e  l'esercizio  delle  funzioni  e dei compiti
conferiti  agli  enti  locali  negli  ambiti  territoriali  ottimali,
individuati ai sensi dell'articolo 10;
c)  determinare,  con  il  concorso  degli enti locali, gli obiettivi
generali della programmazione economicosociale e della pianificazione
territoriale  regionale,  ivi compresa quella paesistica, nonche' gli
obiettivi   settoriali,   laddove  previsto  dalla  legge  statale  o
regionale, ed a verificare la compatibilita' con tali obiettivi degli
strumenti   della   programmazione  e  pianificazione  provinciale  e
metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11
aprile  1986,  n.  17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi
regionali di settore;
d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento
previsti   dall'Unione   europea   secondo   la   ripartizione  delle
attribuzioni  risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del
d.lgs. 112/1998;
e)  adottare  atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' degli
enti  locali  al  fine  di assicurare un omogeneo sviluppo economico,
sociale  e  territoriale  della Regione nonche' atti di direttiva nei
confronti  degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e
compiti amministrativi con le modalita' di cui all'articolo 17;
f)  ripartire  fra  gli  enti locali le risorse umane, patrimoniali e
finanziarie   per   l'esercizio   delle   funzioni   e   dei  compiti
amministrativi ad essi conferiti;
g)   effettuare   il   controllo  di  legittimita'  ed  il  controllo
sostitutivo  sugli  atti  degli enti locali secondo le procedure ed i
limiti   previsti   dall'apposita   legge   regionale  di  disciplina
dell'esercizio  delle  funzioni  di controllo, in attuazione della l.
142/1990  e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione  e  di  controllo), nonche' la sostituzione nei casi di cui
all'articolo 19.
2.  La  Regione,  altresi',  esercita esclusivamente le funzioni ed i
compiti  amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale,  ad  essa  espressamente  riservati dalla presente legge e
dalle  relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al
capo II.
3.  Tra  le  funzioni  ed  i compiti amministrativi di cui al comma 2
rientrano  quelli  delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616
(Attuazione  della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio
1975,  n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo
12 del codice civile.
4.  La  Regione  provvede,  inoltre,  ad  attuare  gli  interventi di
rilevanza  regionale  previsti  nei  programmi regionali, nazionali e
dell'Unione europea.