Art. 3 Ruolo della Regione. 1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonche' le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a: a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggiquadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati; b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10; c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonche' gli obiettivi settoriali, laddove previsto dalla legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilita' con tali obiettivi degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore; d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del d.lgs. 112/1998; e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo economico, sociale e territoriale della Regione nonche' atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalita' di cui all'articolo 17; f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti; g) effettuare il controllo di legittimita' ed il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonche' la sostituzione nei casi di cui all'articolo 19. 2. La Regione, altresi', esercita esclusivamente le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II. 3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2 rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile. 4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.