Art. 30
      Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa.
1.  La  Regione  assicura  adeguati  servizi  di  assistenza tecnica,
amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio
delle  funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  ad  essi conferiti,
tramite  le  proprie  strutture  e  gli enti dipendenti specializzati
nelle singole materie.