Art. 30 Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa. 1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti dipendenti specializzati nelle singole materie.