Art. 31 Formazione. 1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di formazione: I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali. 2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri per la definizione del programma di attivita' degli istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di conferenza Regione-autonomie locali. 3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e le modalita' dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.