Art. 31
                             Formazione.
1.  La  Regione,  avvalendosi degli istituti regionali di formazione:
I.R.FO.D.  Lazio,  di  cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1,
A.C.  JEMOLO,  di  cui  alla  legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e
MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, attiva
corsi  di  formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli
amministratori,  i  dirigenti  ed  il  restante  personale degli enti
locali.
2.  Per  il  fine  di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i
criteri  per la definizione del programma di attivita' degli istituti
regionali  di  formazione  previa concertazione in sede di conferenza
Regione-autonomie locali.
3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di
una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e
le   modalita'   dettati   dalla   Giunta   regionale   con  apposita
deliberazione.