Art. 32 Sistema informativo automatizzato. 1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione promuove l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle Amministrazioni Regionale e Locali, denominato SIARL, che sia in grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA). 3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione ed e' finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale sistema assicura il supporto per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, nonche' le normative applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo. 4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL e' istituita l'agenzia per il sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di societa' per azioni. All'agenzia possono partecipare, oltre alla Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Le condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale, sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati delle proprie attivita', utilizza il proprio sistema informativo-statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre assicura l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli enti locali e delle autonomie funzionali con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).