Art. 32
                 Sistema informativo automatizzato.
1.  Ferma  restando la disciplina del sistema statistico nazionale di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n. 322 (Norme sul
Sistema  statistico  nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto
1988,  n.  400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge
regionale  30  ottobre  1998,  n.  47,  la  Regione e gli enti locali
assicurano,  nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31
dicembre  1996,  n.  675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto  al  trattamento dei dati personali) e successive modifiche,
la  libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la
comunicazione  istituzionale  tra  i  diversi  livelli di governo, ai
sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.
2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il perseguimento
degli   obiettivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39 (Norme in materia di sistemi
informativi  automatizzati  delle  amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art.  2  comma  1,  lettera  mm) della legge 23 ottobre 1992, n.
421),  la  Regione  promuove  l'attivazione  del  Sistema Informativo
Automatizzato  delle  Amministrazioni  Regionale e Locali, denominato
SIARL,  che  sia  in grado di integrare e di interconnettere a rete i
rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria
della Pubblica Amministrazione (RUPA).
3.  Il  SIARL  costituisce  il  supporto  all'erogazione  dei servizi
territoriali,  amministrativi  e  di  consultazione ed e' finalizzato
all'informazione  dei  cittadini,  degli  operatori economici e delle
istituzioni locali. In particolare, tale sistema assicura il supporto
per   il   coordinamento   ed   il   miglioramento   dei   servizi  e
dell'assistenza  alle imprese di cui all'articolo 84, con riferimento
alla  raccolta  e  alla  diffusione  delle  informazioni  concernenti
l'insediamento  e  lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  nel
territorio   regionale,   nonche'  le  normative  applicabili  e  gli
strumenti   di   agevolazione   contributiva   e   fiscale  a  favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
4.  Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL e'
istituita  l'agenzia  per  il sistema informativo automatizzato delle
amministrazioni  regionale  e  locali,  da costituirsi, su iniziativa
della  Regione,  nella  forma  di  societa'  per  azioni. All'agenzia
possono  partecipare,  oltre  alla  Regione, gli enti locali ed altri
soggetti  pubblici  e  privati. Le condizioni di partecipazione della
Regione all'agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del
bilancio  regionale, sono determinate con apposita legge regionale da
emanarsi  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5.  La  Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati delle
proprie attivita', utilizza il proprio sistema informativo-statistico
che  opera  in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai
sensi  del  d.lgs.  322/1989,  ed inoltre assicura l'integrazione dei
sistemi  informativi  statistici  degli enti locali e delle autonomie
funzionali con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).