Art. 33 Oggetto. 1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "sviluppo economico e attivita' produttive". 2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "agricoltura", "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "fiere e mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".