Art. 33
                              Oggetto.
1.  Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  b),  la  ripartizione  tra  la Regione, gli enti locali e le
autonomie  funzionali  delle  funzioni  e  dei compiti amministrativi
conferiti  dallo  Stato  nel  settore  organico  di materie "sviluppo
economico e attivita' produttive".
2.  Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni
ed   i   compiti   amministrativi   in   materia   di  "agricoltura",
"artigianato",    "industria",    "energia",   "miniere   e   risorse
geotermiche", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "fiere e
mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".