Art. 35
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  le  attivita'  di  supporto tecnico di rilevanza regionale per le
compensazioni   al   reddito  previste  da  normative  comunitarie  e
nazionali;
b)  la  definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi
di irrigazione e delle infrastrutture rurali;
c)  i  sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle
attivita' del settore;
d)    l'Agenzia   regionale   per   lo   Sviluppo   e   l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla
Regione operanti nel settore;
e)  i  rapporti  con  gli  istituti  e  gli enti esercenti il credito
agrario,   ed  in  particolare,  il  riparto  tra  gli  stessi  delle
disponibilita'   finanziarie   relative   al  credito  agevolato,  la
definizione  dei  parametri  e  dei  criteri  ad  esso  relativi,  la
liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su
prestiti e mutui;
f)  la  concessione  degli  incentivi e l'attuazione degli interventi
qualificati  d'interesse  regionale,  nonche'  la  determinazione dei
criteri  per  la  concessione  degli  incentivi  e l'attuazione degli
interventi a livello locale;
g) la ricerca applicata, le attivita' sperimentali e dimostrative, le
attivita' di supporto regionale all'assistenza tecnica e le attivita'
di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale, nonche'
la  determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei
corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi
di  sviluppo  nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi regionali di formazione professionale;
h)  la  divulgazione  e  l'informazione  socio-economica di rilevanza
regionale;
i)  il  servizio  fitosanitario,  ivi comprese le attivita' di difesa
fitosanitaria, ed il servizio agrometeorologico regionale;
l)   la  dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o
avversita'  atmosferica,  ivi compresa l'individuazione dei territori
danneggiati  e  delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992,
n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale);
m)  i  diritti  di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo 37,
comma 1;
n)  il  riconoscimento  giuridico delle associazioni di operatori del
settore,   la   vigilanza  ed  il  controllo  sulle  attivita'  delle
associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incetivi
finanziari;
o) la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare ed
agroindustriale  laziale  e  la  promozione  ed  il  coordinamento di
omologhe azioni locali;
p)  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione delle filiere produttive, ivi
comprese  le  azioni  per  l'innovazione dei processi e dei prodotti,
nonche'  gli  interventi  a  livello regionale per l'orientamento dei
consumi   alimentari   e   per   il   coordinamento  delle  politiche
nutrizionali;
q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;
r)  le  attivita'  di miglioramento genetico delle specie vegetali ed
animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei relativi
registri   e   libri,   nonche'   le  autorizzazioni  concernenti  la
riproduzione animale;
s)  l'istituzione  e la tenuta dei registri dei soggetti operanti nel
settore, fatte salve le competenze di altri enti;
t)  l'adozione  del  calendario  faunistico-venatorio  annuale  e  la
predisposizione del tesserino venatorio;
u)  la  tutela  della qualita' dei prodotti agro-alimentari, ai sensi
della normativa comunitaria e statale.