Art. 35 Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) le attivita' di supporto tecnico di rilevanza regionale per le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e nazionali; b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali; c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle attivita' del settore; d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore; e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle disponibilita' finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui; f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi qualificati d'interesse regionale, nonche' la determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi a livello locale; g) la ricerca applicata, le attivita' sperimentali e dimostrative, le attivita' di supporto regionale all'assistenza tecnica e le attivita' di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale, nonche' la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza regionale; i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attivita' di difesa fitosanitaria, ed il servizio agrometeorologico regionale; l) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale); m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1; n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori del settore, la vigilanza ed il controllo sulle attivita' delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incetivi finanziari; o) la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il coordinamento di omologhe azioni locali; p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti, nonche' gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali; q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti; r) le attivita' di miglioramento genetico delle specie vegetali ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei relativi registri e libri, nonche' le autorizzazioni concernenti la riproduzione animale; s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti nel settore, fatte salve le competenze di altri enti; t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la predisposizione del tesserino venatorio; u) la tutela della qualita' dei prodotti agro-alimentari, ai sensi della normativa comunitaria e statale.