Art. 36 Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'espressione del parere per le attivita' di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo 35, comma 1; b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 1, lettera a); c) la raccolta dei prodotti del sottobosco; d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e); e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente normativa, ed in particolare la vigilanza. 2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali; b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione; c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie o nazionali; d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai soci conferenti; e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali sui danni conseguenti alle avversita' atmosferiche; f) gli interventi per l'agriturismo; g) gli interventi per l'agricoltura biologica; h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.