Art. 36
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e
nell'articolo  39,  le  province  esercitano, in conformita' a quanto
previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti
amministrativi   attribuiti  dallo  Stato  e  dalla  presente  legge,
concernenti:
a)  l'espressione del parere per le attivita' di assistenza tecnica a
livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo 35, comma 1;
b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del
sottobosco,  salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 1, lettera
a);
c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
d)  il  vivaismo  forestale,  salvo quanto previsto dall'articolo 38,
comma 1, lettera e);
e)  la  caccia  e  la  pesca  nelle acque interne, secondo la vigente
normativa, ed in particolare la vigilanza.
2.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi concernenti:
a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
b)  la  dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici
di produzione;
c)  le  compensazioni  al reddito previste da normative comunitarie o
nazionali;
d)  il  credito  di  esercizio  a  cooperative,  ad  associazioni dei
produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai soci
conferenti;
e)  la  concessione  di  benefici  previsti  dalle  leggi nazionali e
regionali sui danni conseguenti alle avversita' atmosferiche;
f) gli interventi per l'agriturismo;
g) gli interventi per l'agricoltura biologica;
h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.