Art. 37 Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio. 2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, e' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) la certificazione della qualita' di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura; b) la certificazione relativa alla idoneita' dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprieta' diretto-coltivatrice; c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo; d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura; e) la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il commercio di piante, parti di piante e semi.