Art. 37
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando  quanto  stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e
nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a
quanto  previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i
compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non
conferiti  agli  altri  enti  locali, fatta salva la delega di cui al
comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti
attribuiti  dallo Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione
dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
2.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 39, e' delegato ai
comuni  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  amministrativi
concernenti:
a)  la  certificazione  della  qualita'  di  coltivatore  diretto, di
imprenditore  agricolo  a titolo principale e di ogni altra qualifica
prevista in materia di agricoltura;
b)   la  certificazione  relativa  alla  idoneita'  dei  fondi,  alla
formazione     ed     alla     ricostruzione     della     proprieta'
diretto-coltivatrice;
c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
d)  lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di
carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
e) la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il
commercio di piante, parti di piante e semi.