Art. 39
    Conferimento di ulteriori funzionie compiti agli enti locali.
1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
agricoltura,  conferiti  dallo  Stato  alla  Regione  con  il decreto
legislativo  4  giugno  1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative   in  materia  di  agricoltura  e  pesca  e
riorganizzazione  dell'Amministrazione centrale), sono conferiti agli
enti  locali,  ad  eccezione  di  quelli  riservati  alla  competenza
regionale  ai  sensi dell'articolo 35, salvo quanto previsto al comma
3.
2.  Alla  puntuale  ripartizione  tra  province,  comuni  e comunita'
montane  delle  funzioni  e  dei compiti genericamente conferiti agli
enti  locali  si  provvede  con  le  successive norme integrative, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 188.
3.  Con  la  ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati nella
materia  dei  diritti di uso civico, indicata nell'articolo 35, comma
1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da conferire ai comuni.