Art. 39 Conferimento di ulteriori funzionie compiti agli enti locali. 1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono conferiti agli enti locali, ad eccezione di quelli riservati alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo quanto previsto al comma 3. 2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunita' montane delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti agli enti locali si provvede con le successive norme integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188. 3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati nella materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo 35, comma 1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da conferire ai comuni.