Art. 4 Ruolo della provincia. 1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a: a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, nonche' degli eventuali obiettivi settoriali; b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e settoriali; c) verificare la compatibilita' degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonche' degli strumenti di programmazione economicosociale comunali con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti; d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico delle comunita' montane, previa verifica di compatibilita' con il piano territoriale di coordinamento nonche' con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti. 2. La provincia esercita, altresi', le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita'; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilita' e trasporti; e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica; i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica; l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea. 4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attivita' nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.