Art. 4
                       Ruolo della provincia.
1.  La  provincia  esercita,  oltre  alla  funzione  organizzativa  e
regolamentare  di  sua  competenza  nell'ambito delle materie ad essa
conferite,  le  funzioni  di  programmazione  provvedendo, secondo le
procedure  previste  dalla  legge  regionale  11 aprile 1986, n. 17 e
successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a:
a)  promuovere  e  coordinare  le  proposte degli enti locali ai fini
della  determinazione  degli  obiettivi generali della programmazione
economicosociale   e  della  pianificazione  territoriale  regionale,
nonche' degli eventuali obiettivi settoriali;
b)  adottare,  in  coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a),
ove  esistenti,  il  piano  territoriale  di  coordinamento  e propri
programmi economico-sociali generali e settoriali;
c)  verificare la compatibilita' degli strumenti urbanistici comunali
con  il  piano territoriale di coordinamento, nonche' degli strumenti
di  programmazione  economicosociale  comunali con i propri programmi
economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti;
d)  approvare  il  piano pluriennale di sviluppo socioeconomico delle
comunita'  montane,  previa  verifica  di compatibilita' con il piano
territoriale   di   coordinamento  nonche'  con  i  propri  programmi
economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti.
2.  La  provincia  esercita,  altresi',  le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi  di  interesse  provinciale  che riguardino vaste zone
intercomunali    o   l'intero   territorio   provinciale,   ad   essa
espressamente  conferiti  dalla presente legge e dalle relative norme
integrative,  nel  rispetto  dei  criteri di cui al capo II, di norma
nelle  seguenti  materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l.
142/1990:
a)   difesa  del  suolo,  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente  e
prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g)   organizzazione   dello   smaltimento   dei   rifiuti  a  livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle
acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
i)  compiti  connessi  all'istruzione  secondaria di secondo grado ed
artistica,   alla   formazione   professionale,  compresa  l'edilizia
scolastica;
l)    raccolta    ed    elaborazione    di    dati    ed   assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
3.  La  provincia  provvede  ad  attuare  gli specifici interventi di
rilevanza  provinciale  previsti nei programmi regionali, nazionali e
dell'Unione europea.
4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove
e  coordina  attivita'  nonche' realizza opere di rilevante interesse
provinciale,  sia  nel  settore  economico, produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.