Art. 41
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  i  sistemi  informativi telematici e le banche dati relative alle
attivita' di settore;
b) la promozione dell'associazionismo;
c)  il  sostegno  allo  sviluppo  e  all'internazionalizzazione delle
imprese;
d)  l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali;
e)  la  determinazione  di  interventi  per  agevolare  l'accesso  al
credito,   i  rapporti  con  gli  istituti  di  credito,  nonche'  la
determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di
agevolazione   creditizia,  anche  se  relativi  a  provvedimenti  di
incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza
alle imprese;
g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti
dalla legislazione vigente;
h)  gli  adempimenti  tecnici,  amministrativi  e di controllo per la
concessione  e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane
nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
i)   la   definizione   di  interventi  a  sostegno  dell'artigianato
cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
b), del d.lgs. 112/1998;
l)  la  concessione  di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese
artigiane  ed  ai  relativi  consorzi e societa' consortili, anche in
forma cooperativa;
m)  la  determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie
dei  corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la
bottega   scuola,   in   coerenza   con  le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi regionali di formazione professionale;
n) la valorizzazione delle imprese artistiche.