Art. 41 Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attivita' di settore; b) la promozione dell'associazionismo; c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese; d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali; e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonche' la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria; f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese; g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente; h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse; i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998; l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e societa' consortili, anche in forma cooperativa; m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale; n) la valorizzazione delle imprese artistiche.