Art. 42 Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'istruttoria ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane; c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonche' il recupero di fabbricati produttivi; d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane; e) la promozione nonche' la qualificazione dei prodotti artigiani di esclusivo interesse locale.