Art. 42
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi
non  espressamente  riservati alla Regione e non conferiti agli altri
enti  locali.  In  particolare,  i comuni esercitano le funzioni ed i
compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a)  l'istruttoria  ai  fini  dell'iscrizione  all'albo  delle imprese
artigiane;
b)   l'apprestamento   e   la   gestione   di   aree  attrezzate  per
l'insediamento di imprese artigiane;
c)  la  localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonche' il
recupero di fabbricati produttivi;
d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
e)  la promozione nonche' la qualificazione dei prodotti artigiani di
esclusivo interesse locale.