Art. 45
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)   la   determinazione   dei   criteri   per   la   programmazione,
l'individuazione  e  la  realizzazione delle aree industriali e delle
aree  ecologicamente  attrezzate,  dotate  delle infrastrutture e dei
sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza
e  dell'ambiente,  e  per  la gestione dei servizi relativi alle aree
stesse non demandata ai consorzi industriali;
b)  i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle
attivita' del settore;
c)  l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali;
d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza
alle  imprese,  con  particolare  riferimento  alla localizzazione ed
all'autorizzazione degli impianti produttivi ed alla realizzazione di
aree industriali;
e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti
dalla legislazione vigente;
f)  la  definizione  di  proposte  ai  fini  dell'adozione di criteri
differenziati  per l'attuazione sul territorio regionale delle misure
di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legge 22 ottobre 1992, n. 415
(Modifiche  della  legge  1o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina
organica  dell'intervento  straordinario nel Mezzogiorno), convertito
con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con particolare riferimento a:
1)  la  programmazione  e  vigilanza  sul  complesso  dell'azione  di
intervento   pubblico   nelle   aree   depresse  nel  proprio  ambito
territoriale;
2)  gli  adempimenti  tecnici,  amministrativi  e di controllo per la
concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attivita' produttive;
3)  la programmazione ed al coordinamento delle grandi infrastrutture
a carattere interregionale;
g)   la   determinazione   dei   criteri   e   delle   modalita'  per
l'individuazione dei distretti industriali;
h) i consorzi per lo sviluppo industriale.
2.  E'  altresi'  riservato  alla  Regione,  per  delega dello Stato,
l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati
allo  Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed in particolare
quelli concernenti:
a)  la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere all'industria,
ivi comprese quelle per:
1) le piccole e medie imprese;
2) le aree rientranti in programmi comunitari;
3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;
4) lo sviluppo dell'occupazione;
5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;
6)  l'accertamento di speciali qualita' delle imprese richieste dalla
legge;
7)  il  sostegno  allo  sviluppo ed alla internazionalizzazione delle
imprese;
8)  il  sostegno  agli  investimenti  per  impianti  ed  acquisto  di
macchine;
b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito
e  dei  criteri  per l'ammissibilita' al credito agevolato, nonche' i
controlli sulla sua effettiva destinazione;
c) la promozione dell'associazionismo;
d)  la  determinazione  delle modalita' di attuazione degli strumenti
della contrattazione programmata, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,
per  quanto  attiene  alle  relazioni  tra Regione e gli enti locali,
anche   in   ordine   alle   competenze   da  affidarsi  ai  soggetti
responsabili;
e)  gli  adempimenti  tecnici,  amministrativi  e di controllo per la
concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni  per  le  attivita'
produttive  nelle  aree  individuate  dallo Stato come economicamente
depresse.