Art. 45 Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali; b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attivita' del settore; c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali; d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed all'autorizzazione degli impianti produttivi ed alla realizzazione di aree industriali; e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente; f) la definizione di proposte ai fini dell'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1o marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con particolare riferimento a: 1) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito territoriale; 2) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attivita' produttive; 3) la programmazione ed al coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale; g) la determinazione dei criteri e delle modalita' per l'individuazione dei distretti industriali; h) i consorzi per lo sviluppo industriale. 2. E' altresi' riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed in particolare quelli concernenti: a) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere all'industria, ivi comprese quelle per: 1) le piccole e medie imprese; 2) le aree rientranti in programmi comunitari; 3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico; 4) lo sviluppo dell'occupazione; 5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria; 6) l'accertamento di speciali qualita' delle imprese richieste dalla legge; 7) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese; 8) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine; b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito e dei criteri per l'ammissibilita' al credito agevolato, nonche' i controlli sulla sua effettiva destinazione; c) la promozione dell'associazionismo; d) la determinazione delle modalita' di attuazione degli strumenti della contrattazione programmata, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, per quanto attiene alle relazioni tra Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidarsi ai soggetti responsabili; e) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.