Art. 46
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province  esercitano  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici,
composti,  completi  o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della
legge  15  febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del
commercio  dei  mangimi)  e  successive  modifiche  ed al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  marzo 1988, n. 152 (Recepimento di
quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione
di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987,
n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti
l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee e l'adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).
2.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei  compiti  amministrativi  concernenti  la  programmazione di aree
industriali  e  di  aree  ecologicamente  attrezzate, nell'ambito del
piano  territoriale  di coordinamento provinciale e in osservanza dei
criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).