Art. 46 Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e successive modifiche ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari). 2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale e in osservanza dei criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).