Art. 47
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono
attribuiti   ai  comuni  le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi
conferiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a)  la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione,
la  localizzazione  e  la  rilocalizzazione  di  impianti produttivi,
incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
b)  la  realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi
da parte di consorzi di imprese;
c) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attivita'
produttive e l'assistenza alle imprese di cui all'articolo 83.
2.  E'  altresi'  delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  concernenti  l'espressione del parere per la
programmazione   di   aree   industriali  e  di  aree  ecologicamente
attrezzate  di cui all'articolo 46, comma 2, nonche' l'individuazione
e la realizzazione delle aree stesse.