Art. 47 Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie; b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese; c) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attivita' produttive e l'assistenza alle imprese di cui all'articolo 83. 2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere per la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 46, comma 2, nonche' l'individuazione e la realizzazione delle aree stesse.