Art. 5
                          Ruolo del comune.
1.  Il  comune  esercita  la generalita' delle funzioni e dei compiti
amministrativi  conferiti  dallo Stato, ad eccezione di quelli che la
presente   legge   e  le  relative  norme  integrative  espressamente
riservano  alla  Regione  o conferiscono ad altri enti locali ed alle
autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.
2.  Il  comune  esercita,  altresi',  in relazione alle funzioni e ai
compiti  amministrativi  di  cui  al  comma  1,  oltre  alla funzione
organizzativa   e   regolamentare  di  sua  competenza,  funzioni  di
programmazione  e  pianificazione  concorrendo,  secondo le procedure
previste  dall'apposita  legge  regionale  e  dalle  specifiche leggi
regionali  di  settore,  alla  determinazione  degli  obiettivi della
programmazione    economicosociale   e   territoriale   regionale   e
provinciale  ed  adottando,  in  coerenza  con tali obiettivi, propri
strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze
della collettivita' e del territorio comunale.
3.  Il  comune  provvede  ad  attuare  gli  specifici  interventi  di
rilevanza  comunale  previsti  nei  programmi  regionali, nazionali e
dell'Unione europea.
4.  I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui
ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV,
V  e  VI  in  forma  singola  o  in  forma  associata,  entro  ambiti
territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.