Art. 5 Ruolo del comune. 1. Il comune esercita la generalita' delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II. 2. Il comune esercita, altresi', in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economicosociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettivita' e del territorio comunale. 3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea. 4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.