Art. 51 Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; b) la verifica di compatibilita' dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma; c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia; d) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991. 2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della l. 10/1991 per: a) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia; b) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario; c) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.