Art. 51
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a)  l'adozione  dei  programmi  d'intervento  per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b)  la  verifica di compatibilita' dei piani comunali per l'uso delle
fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
d),  in  relazione  ai programmi di intervento di cui alla lettera a)
del presente comma;
c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti
di produzione di energia;
d)  il  controllo  sul  rendimento  e  sul risparmio energetico degli
impianti  termici  e  l'uso  razionale  dell'energia, per la parte di
territorio  comprendente  comuni  con  una  popolazione  inferiore ai
quarantamila  abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo
31 della l. 10/1991.
2.  E'  altresi'  delegato alle province l'esercizio delle funzioni e
dei  compiti amministrativi concernenti la concessione dei contributi
di cui agli articoli 8, 10 e 13 della l. 10/1991 per:
a)  il  sostegno  dell'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili di energia
nell'edilizia;
b)  il  contenimento  dei consumi energetici nei settori industriali,
artigianale e terziario;
c)  la  produzione  di  fonti  rinnovabili  di  energia  nel  settore
agricolo.