Art. 52 Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella l. 10/1991, in relazione al progetto delle opere; b) la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla l. 10/1991 e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio; c) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della l. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata legge; d) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti; e) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e sull'uso razionale dell'energia, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.