Art. 52
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono
attribuiti   ai  comuni  le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi
conferiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella l.
10/1991, in relazione al progetto delle opere;
b)  la  sospensione  dei  lavori  per  la  mancata  osservanza  delle
disposizioni  di  cui  alla  l.  10/1991  e  le prescrizioni relative
all'adeguamento dell'edificio;
c)  il  rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui
all'articolo  30  della  l.  10/1991, nel rispetto delle disposizioni
previste dalla citata legge;
d)  il  piano  comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia,
nell'ambito  del piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 5,
comma  5,  della  l. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione
superiore a cinquantamila abitanti;
e)  il  controllo  sul  rendimento  e  sul risparmio energetico degli
impianti  termici e sull'uso razionale dell'energia, limitatamente ai
comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991.