Art. 54
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti  l'espressione  del parere ai fini della dichiarazione da
parte dello Stato di aree indiziate di minerale.
2.  E'  altresi'  riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti:
a)  il  rilascio  delle  autorizzazioni ai fini della ricerca e delle
concessioni  per la coltivazione dei materiali solidi e delle risorse
geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi ella politica
nazionale;
b)  la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere
e  delle  cave  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile  1959,  n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e
successive  modifiche,  nonche'  delle  norme  in materia di igiene e
sicurezza   del  lavoro  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  27  aprile  1955,  n. 547 (Norme per la prevenzione degli
infortuni  sul  lavoro) e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
c)  la  concessione  e  l'erogazione di ausili finanziari previsti da
leggi  dello  Stato  a  favore  dei  titolari  di autorizzazione alla
ricerca o di concessione per la coltivazione di materiali solidi e di
risorse  geotermiche,  nonche'  degli  ausili  disposti dai programmi
previsti  dalle  leggi dello Stato per aree interessate a processi di
riconversione delle attivita' minerarie;
d)  la  determinazione  delle  tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti  autorizzazioni,  verifiche,  collaudi,  entro  i  limiti
massimi stabiliti dallo Stato;
e)  la  determinazione  dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e
delle concessioni, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;
f)  la  pronuncia  di  decadenza della concessione in caso di mancata
coltivazione  o  sospensione dei lavori, ai sensi degli articoli 40 e
41  del  regio  decreto  29  luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere
legislativo  per  disciplinare  la  ricerca  e  la coltivazione delle
miniere nel Regno) e successive modifiche;
g)  i  sistemi  informativi telematici e le banche dati relative alle
attivita' di settore.
3. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei dati relativi alle informazioni
previste a carico dei titolari di autorizzazioni e di concessioni.