Art. 54 Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere ai fini della dichiarazione da parte dello Stato di aree indiziate di minerale. 2. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni ai fini della ricerca e delle concessioni per la coltivazione dei materiali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi ella politica nazionale; b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche, nonche' delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547); c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari di autorizzazione alla ricerca o di concessione per la coltivazione di materiali solidi e di risorse geotermiche, nonche' degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie; d) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato; e) la determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato; f) la pronuncia di decadenza della concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori, ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche; g) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attivita' di settore. 3. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di autorizzazioni e di concessioni.