Art. 57 Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali; b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonche' delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956; c) la pronuncia di decadenza dalla concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori ai sensi degli articoli 40 e 41 del r.d. 1443/1927; d) la determinazione dei criteri per la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attivita' di acque minerali e termali e delle zone da salvaguardare, nonche' per la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate; e) la determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali. 2. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relatvi alle informazioni previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.