Art. 57
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque
minerali e termali;
b)  la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere
e  delle  cave  di  cui  al  d.p.r.  128/1959 e successive modifiche,
nonche'  delle  norme  in materia di igiene e sicurezza del lavoro di
cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
c)  la  pronuncia  di  decadenza dalla concessione in caso di mancata
coltivazione o sospensione dei lavori ai sensi degli articoli 40 e 41
del r.d. 1443/1927;
d)  la  determinazione  dei criteri per la delimitazione cartografica
delle zone territoriali da destinare ad attivita' di acque minerali e
termali  e delle zone da salvaguardare, nonche' per la localizzazione
delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate;
e)  la  determinazione del canone di concessione per acque minerali e
termali.
2. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato dei dati relatvi alle informazioni
previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.