Art. 58 Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attivita' di acque minerali e termali, nonche' la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate. La delimitazione e la localizzazione di cui al presente articolo sono effettuate nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.