Art. 58
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti   dalla   presente   legge  concernenti  la  delimitazione
cartografica  delle  zone  territoriali  da destinare ad attivita' di
acque  minerali  e  termali,  nonche' la localizzazione delle singole
concessioni  all'interno delle zone delimitate. La delimitazione e la
localizzazione   di   cui   al   presente  articolo  sono  effettuate
nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.