Art. 59. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'autorizzazione alla collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento ove e' collocata la sorgente.