Art. 59.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi attribuiti dalla presente
legge  concernenti  l'autorizzazione  alla  collocazione  di appositi
erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento ove
e' collocata la sorgente.