Art. 6
    Ruolo della citta' metropolitana e dei comuni metropolitani.
1.   La   Citta'   metropolitana  di  Roma,  dal  momento  della  sua
istituzione,   esercita  le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi
provinciali  di  cui  all'articolo  4 nonche' le funzioni e i compiti
amministrativi  comunali  di cui all'articolo 5, comma 1, che saranno
ad  essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla
legge  regionale  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo  19 della l.
142/1990,  in  quanto  abbiano  precipuo  carattere  sovracomunale  o
debbano,  per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolti in
forma coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilita', traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d)  difesa  del  suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione
delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f)   servizi   per  lo  sviluppo  economico  e  grande  distribuzione
commerciale;
g)  servizi  di  area vasta nei settori della sanita', della scuola e
della   formazione   e   degli   altri   servizi  urbani  di  livello
metropolitano.
2.  I  comuni  metropolitani  esercitano  le  funzioni  ed  i compiti
amministrativi  comunali  di  cui  all'articolo  5,  salvo quelli che
saranno  conferiti  alla citta' metropolitana a norma del comma 1 del
presente articolo.