Art. 6 Ruolo della citta' metropolitana e dei comuni metropolitani. 1. La Citta' metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 nonche' le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie: a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana; b) viabilita', traffico e trasporti; c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale; g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione e degli altri servizi urbani di livello metropolitano. 2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che saranno conferiti alla citta' metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.