Art. 61.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  determinazione  dei  criteri a cui sono tenuti ad adeguarsi i
comuni  per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 63,
comma 2, lettera c);
b)   il   rilascio   dei   provvedimenti   di  concessione  ai  sensi
dell'articolo 45, comma 2, del r.d. 1443/1927;
c)  le  attivita' promozionali dirette in particolare alla diffusione
ed alla valorizzazione delle pietre ornamentali;
d) l'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua ai sensi di
quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico
delle  disposizioni  di  legge  intorno  alle  opere idrauliche delle
diverse  categorie),  e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
e)  la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere
e  delle  cave  di  cui  al  d.p.r.  128/1959 e successive modifiche,
nonche'  delle  norme  in materia di igiene e sicurezza del lavoro di
cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
f)  la  decisione  sui  ricorsi  amministrativi  presentati  contro i
provvedimenti  comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di
cui all'articolo 63, comma 2, lettera a);
g)  la  revoca  dei  provvedimenti  comunali di autorizzazione di cui
all'articolo  63,  comma  2, per gravi o reiterate inosservanze delle
norme  di  polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza
del  lavoro,  ovvero  per  sopravvenute  gravi  esigenze  di pubblico
interesse.