Art. 61. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri a cui sono tenuti ad adeguarsi i comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c); b) il rilascio dei provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del r.d. 1443/1927; c) le attivita' promozionali dirette in particolare alla diffusione ed alla valorizzazione delle pietre ornamentali; d) l'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua ai sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); e) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonche' delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956; f) la decisione sui ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a); g) la revoca dei provvedimenti comunali di autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse.