Art. 62. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'individuazione delle aree suscettibili di attivita' estrattiva. Tale individuazione e' effettuata nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.