Art. 62.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti  dalla  presente  legge concernenti l'individuazione delle
aree  suscettibili  di  attivita'  estrattiva. Tale individuazione e'
effettuata   nell'ambito  del  piano  territoriale  di  coordinamento
provinciale.