Art. 63. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. 2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni; b) l'autorizzazione per le attivita' di ricerca riguardanti le attivita' estrattive; c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione regionale.