Art. 63.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli  altri  enti  locali, fatta salva la delega di cui al
comma 2.
2.  E'  altresi'  delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti:
a)  il  rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per
la  coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle
prescrizioni   contenute  nei  provvedimenti  autorizzatori  e  nelle
relative convenzioni;
b)  l'autorizzazione  per  le  attivita'  di  ricerca  riguardanti le
attivita' estrattive;
c)  la  realizzazione  degli  interventi  per la valorizzazione delle
risorse  di  cave  e  per il potenziamento delle strutture produttive
previsti dagli atti di programmazione regionale.