Art. 65. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'emanazione dei regolamenti tipo per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso; b) la realizzazione dei centri merci; c) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attivita' di settore; d) il sostegno allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle attivita' del settore; e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali; f) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche d'intesa con le altre regioni; g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale e la relativa autorizzazione allo svolgimento, nonche' la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario; h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale; i) l'iscrizione all'albo degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, nonche' le modalita' di aggiornamento e di tenuta dello stesso; l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore; m) l'attivita' di vigilanza in ordine all'istituzione, all'ordinamento ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.