Art. 65.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  l'emanazione  dei  regolamenti tipo per la gestione del piano dei
mercati all'ingrosso;
b) la realizzazione dei centri merci;
c)  i  sistemi  informativi telematici e le banche dati relativi alle
attivita' di settore;
d)  il  sostegno  allo  sviluppo  e alla internazionalizzazione delle
attivita' del settore;
e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
internazionali;
f)  il  coordinamento  dei  tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche d'intesa con le altre regioni;
g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche
di  rilevanza nazionale e regionale e la relativa autorizzazione allo
svolgimento,   nonche'   la  concessione  di  ogni  tipo  di  ausilio
finanziario;
h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale;
i)  l'iscrizione  all'albo degli enti organizzatori di manifestazioni
fieristiche,  nonche' le modalita' di aggiornamento e di tenuta dello
stesso;
l)  la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie,
nell'ambito    dell'esercizio    delle   funzioni   e   dei   compiti
amministrativi  regionali  di  formazione professionale, di specifici
corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati
agli operatori del settore;
m)    l'attivita'    di    vigilanza   in   ordine   all'istituzione,
all'ordinamento  ed  allo svolgimento dei mercati all'ingrosso, fatto
salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.