Art. 66.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti  dalla  presente  legge concernenti il coordinamento delle
proposte  dei comuni circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso
e dei centri merci.