Art. 67. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci; b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale; c) l'espressione del parere per il coordinamento dei tempi e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera f) e g); d) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e la concessione dei relativi contributi; e) la costruzione e la gestione dei mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche; f) l'attivita' di vigilanza relativa al conforme svolgimento delle manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori di cui alla lettera d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f) e g) e 68, comma 1, lettera b); g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore. 2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di cui alla l.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni fieristiche di propria competenza.