Art. 67.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti  agli  altri  enti  locali, fatta salva la delega di cui al
comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a)  la  formulazione  di proposte circa la localizzazione dei mercati
all'ingrosso e dei centri merci;
b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche
di rilevanza locale;
c)  l'espressione  del parere per il coordinamento dei tempi e per il
rilascio  dell'autorizzazione  allo  svolgimento delle manifestazioni
fieristiche  di cui all'articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera
f) e g);
d)   il   rilascio   delle   autorizzazioni  allo  svolgimento  delle
manifestazioni  fieristiche  di rilevanza locale e la concessione dei
relativi contributi;
e)  la costruzione e la gestione dei mercati all'ingrosso di cui alla
legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche;
f)  l'attivita'  di  vigilanza relativa al conforme svolgimento delle
manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori di cui alla
lettera  d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f) e g) e 68, comma
1, lettera b);
g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore.
2.  E'  altresi'  delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  inerenti  alle deroghe di durata di cui alla
l.r.   14/1991,  relativamente  alle  manifestazioni  fieristiche  di
propria competenza.