Art. 68. Funzioni e compiti delle comunita' montane. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale; b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).