Art. 69.
                  Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono
riservati  alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
concernenti:
a)  la  definizione, previo parere della conferenza Regione-autonomie
locali, degli indirizzi generali per gli insediamenti delle attivita'
commerciali  e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al
settore commerciale;
b) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di
impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
c)   la   determinazione   di   criteri   e  modalita'  ai  fini  del
riconoscimento della priorita' per:
1) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande
struttura  di  vendita  a  seguito  di concentrazione di preesistenti
medie e grandi strutture;
2)  le  domande presentate da soggetti professionalmente qualificati,
nel  caso  in  cui  si  tratti di esercizi non riguardanti il settore
alimentare;
d) la determinazione dei criteri per:
1)  l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il funzionamento
dei mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive;
2)  l'individuazione  delle  aree  e del numero dei posteggi e per la
loro assegnazione;
e)  la  fissazione  delle  caratteristiche  tipologiche delle fiere e
delle modalita' di partecipazione alle stesse;
f)  la  determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio,
la  sospensione,  la  revoca e la reintestazione delle autorizzazioni
per  il  commercio  su  aree pubbliche, per le modalita' di esercizio
dell'attivita' e per la fissazione degli orari;
g)  la  determinazione  dei criteri, delle modalita' di svolgimento e
della pubblicita' delle vendite straordinarie;
h)  la  determinazione degli indirizzi per l'esercizio dell'attivita'
di vendita di quotidiani e periodici;
i) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica,
delle  citta' d'arte o delle zone del loro territorio, e dei relativi
periodi  in  cui  gli  esercenti  possono determinare liberamente gli
orari   di   attivita'   e/o   derogare  all'obbligo  della  chiusura
domenicale, festiva ed infrasettimanale;
l)  l'individuazione  delle  zone  del  territorio regionale, ai fini
dell'applicazione   dei  limiti  massimi  di  superficie  di  vendita
relative  agli  esercizi  di  vicinato  e a medie strutture, anche in
deroga  ai  limiti  demografici  previsti  dall'articolo  4, comma 1,
lettere  d)  ed  e),  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo  4,  comma  4,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59) e
successive modifiche;
m)  l'individuazione dei casi in cui l'autorizzazione all'apertura di
una  media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di
una  media  o  di  una grande struttura di vendita sia da considerare
dovuta  a  seguito  di  concentrazione  o  accorpamento  di  esercizi
autorizzati  ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n.
426  (Disciplina  del commercio), per la vendita di generi di largo e
generale consumo;
n) l'individuazione dei casi in cui e' consentito derogare al divieto
di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso ed
al dettaglio;
o)  la  promozione  dello  sviluppo della rete commerciale nelle aree
montane,  rurali,  insulari e la riqualificazione della rete medesima
nei centri storici;
p)  la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di
riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del
settore commerciale;
q)  i  sistemi  informativi telematici e le banche dati relativi alle
attivita' del settore;
r)  la costituzione di appositi osservatori a cui partecipino anche i
rappresentanti   degli   enti   locali,   delle   organizzazioni  dei
consumatori,  delle  imprese commerciali, dei lavoratori dipendenti e
delle  CCIAA  ai fini del monitoraggio dell'entita' e dell'efficienza
della rete distributiva;
s)  la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie,
nell'ambito    dell'esercizio    delle   funzioni   e   dei   compiti
amministrativi  regionali  di  formazione professionale, di specifici
corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati
agli  operatori  del  settore,  ivi  compresi  quelli  di  formazione
professionale,  tecnica  e  manageriale per gli operatori commerciali
con   l'estero,   da   organizzare  anche  avvalendosi  dell'Istituto
Nazionale per il Commercio Estero (ICE);
t) la determinazione delle modalita' per l'indizione della conferenza
dei servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998;
u)  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  delle attivita'
svolte  dai  centri di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23
del  d.lgs.  114/1998  e  la  definizione delle relative modalita' di
svolgimento;
v)  la  pubblicazione  dell'elenco  dei  posteggi  disponibili per il
commercio su aree pubbliche;
z)  la  concessione  di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese
commerciali;
aa)  il  potere  sostitutivo  nei  confronti  dei  comuni, in caso di
mancato   adeguamento,  relativamente  al  settore  commercio,  degli
strumenti  urbanistici  generali ed attuativi nonche' dei regolamenti
di  polizia  locale,  ai  sensi,  rispettivamente, degli articoli 93,
comma 1, lettera d), e 182, comma 4, lettera b);
bb)  gli  adempimenti  tecnici,  amministrativi e di controllo per la
concessione  degli  ausili  finanziari alle imprese commerciali nelle
aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.