Art. 69. Funzioni e compiti della Regione. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la definizione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, degli indirizzi generali per gli insediamenti delle attivita' commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale; b) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali; c) la determinazione di criteri e modalita' ai fini del riconoscimento della priorita' per: 1) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita a seguito di concentrazione di preesistenti medie e grandi strutture; 2) le domande presentate da soggetti professionalmente qualificati, nel caso in cui si tratti di esercizi non riguardanti il settore alimentare; d) la determinazione dei criteri per: 1) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il funzionamento dei mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive; 2) l'individuazione delle aree e del numero dei posteggi e per la loro assegnazione; e) la fissazione delle caratteristiche tipologiche delle fiere e delle modalita' di partecipazione alle stesse; f) la determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca e la reintestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per le modalita' di esercizio dell'attivita' e per la fissazione degli orari; g) la determinazione dei criteri, delle modalita' di svolgimento e della pubblicita' delle vendite straordinarie; h) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio dell'attivita' di vendita di quotidiani e periodici; i) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle citta' d'arte o delle zone del loro territorio, e dei relativi periodi in cui gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di attivita' e/o derogare all'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale; l) l'individuazione delle zone del territorio regionale, ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di superficie di vendita relative agli esercizi di vicinato e a medie strutture, anche in deroga ai limiti demografici previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche; m) l'individuazione dei casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita sia da considerare dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e generale consumo; n) l'individuazione dei casi in cui e' consentito derogare al divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso ed al dettaglio; o) la promozione dello sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali, insulari e la riqualificazione della rete medesima nei centri storici; p) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del settore commerciale; q) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attivita' del settore; r) la costituzione di appositi osservatori a cui partecipino anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese commerciali, dei lavoratori dipendenti e delle CCIAA ai fini del monitoraggio dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva; s) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore, ivi compresi quelli di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, da organizzare anche avvalendosi dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE); t) la determinazione delle modalita' per l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998; u) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' svolte dai centri di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del d.lgs. 114/1998 e la definizione delle relative modalita' di svolgimento; v) la pubblicazione dell'elenco dei posteggi disponibili per il commercio su aree pubbliche; z) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese commerciali; aa) il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, in caso di mancato adeguamento, relativamente al settore commercio, degli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonche' dei regolamenti di polizia locale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 93, comma 1, lettera d), e 182, comma 4, lettera b); bb) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione degli ausili finanziari alle imprese commerciali nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.