Art. 7
                   Ruolo della comunita' montana.
1. La comunita' montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e
regolamentare  di  sua  competenza  nell'ambito delle materie ad essa
conferite,  le  funzioni  di  programmazione  concorrendo, secondo le
procedure  previste  dall'apposita legge regionale e dalle specifiche
leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della
programmazione  economicosociale  e della pianificazione territoriale
regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi,
il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico.
2. La comunita' montana esercita, altresi':
a)  le  specifiche  funzioni  e  i  compiti  amministrativi  ad  essa
espressamente  conferiti  dalla presente legge e dalle relative norme
integrative,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui al capo II e delle
disposizioni  dettate  dalla  legge  regionale  sulla  montagna, e la
gestione  degli  interventi  speciali per la montagna stabiliti dalla
normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;
b)  le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi  dei  comuni  di  cui
all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in forma
associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo
11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane);
c)  le  altre  funzioni  e  i  compiti  amministrativi  eventualmente
delegati dalla provincia e dai singoli comuni.