Art. 7 Ruolo della comunita' montana. 1. La comunita' montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico. 2. La comunita' montana esercita, altresi': a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna, e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale; b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane); c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.