Art. 70. Funzioni e compiti delle province. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a); b) la nomina della commissione provinciale per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.