Art. 70.
                 Funzioni e compiti delle province.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4,
le  province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2
dello  stesso  articolo,  le  funzioni  ed  i  compiti amministrativi
attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento
provinciale,  degli  indirizzi  e dei criteri di cui all'articolo 69,
comma 1, lettera a);
b)   la  nomina  della  commissione  provinciale  per  i  comuni  con
popolazione  inferiore  ai  diecimila  abitanti,  limitatamente  agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.