Art. 71. Funzioni e compiti dei comuni. 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 69 e 70, comma 1, lettera a): 1) delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; 2) dei limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali, in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale; 3) dei vincoli di natura urbanistica ed in particolare di quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita; 4) della correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti all'immobile o al complesso di immobili e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita; b) la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti, anche in difformita' ai vigenti strumenti urbanistici, nonche' le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto; c) la determinazione di criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio; d) la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita' di vendita su aree pubbliche, nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nel rispetto delle determinazioni della Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettere d) ed f); e) la definizione delle modalita' per garantire l'apertura al pubblico, per il settore alimentare, nel caso di piu' di due festivita' consecutive; f) l'adozione dei regolamenti circa le domande relative alle medie strutture di vendita; g) l'individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nonche' delle zone del territorio nelle quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 114/1998; h) l'individuazione di particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre eventuali entrate di competenza comunale, per le attivita' effettuate su posteggi localizzati in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai tremila abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni; i) la fissazione degli orari per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei criteri determinati dalla Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f); l) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alla fissazione degli orari nell'ambito dei criteri regionali e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' alla vidimazione e alla revoca delle autorizzazioni medesime, all'accertamento sulla conformita' dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'interno, alla sorveglianza sugli stessi, alla nomina della commissione comunale relativamente ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti; m) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici; n) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita; o) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f); p) l'individuazione delle tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere; q) la vigilanza sull'attivita' commerciale e la relativa attivita' sanzionatoria.