Art. 71.
                   Funzioni e compiti dei comuni.
1.  Fermo  restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono  attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel
comma   1   dello   stesso   articolo,   le  funzioni  ed  i  compiti
amministrativi   non  espressamente  riservati  alla  Regione  e  non
conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano
le  funzioni  ed  i  compiti  attribuiti dallo Stato e dalla presente
legge concernenti:
a)   l'individuazione,   nell'ambito   degli   strumenti  urbanistici
comunali,  nel  rispetto  di  quanto previsto negli articoli 69 e 70,
comma 1, lettera a):
1)  delle  aree  da  destinare  agli  insediamenti  commerciali e, in
particolare,  quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie
e grandi strutture di vendita al dettaglio;
2)  dei limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali,
in  relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,
nonche'  dell'arredo  urbano,  ai  quali  sono  sottoposte le imprese
commerciali  nei  centri  storici  e  nelle  localita' di particolare
interesse artistico e naturale;
3)  dei  vincoli  di  natura  urbanistica ed in particolare di quelli
inerenti  la  disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le
quantita'  minime  di  spazi  per  parcheggi,  relativi  alle diverse
strutture di vendita;
4)  della correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione
o  autorizzazione  edilizia  inerenti  all'immobile o al complesso di
immobili  e  della  autorizzazione all'apertura di una media o grande
struttura di vendita;
b)   la   determinazione   dei   criteri,   dei   requisiti  e  delle
caratteristiche  delle  aree  su  cui  possono  essere installati gli
impianti  di  distribuzione  di  carburanti,  anche in difformita' ai
vigenti   strumenti   urbanistici,   nonche'  le  destinazioni  d'uso
compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone
comprese nelle fasce di rispetto;
c)  la  determinazione  di  criteri  per la fissazione degli orari di
apertura  e  chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio;
d)   la   determinazione  dell'ampiezza  complessiva  delle  aree  da
destinare  all'esercizio dell'attivita' di vendita su aree pubbliche,
nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
ed  i  criteri  di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori
che  esercitano  la  vendita  dei  loro  prodotti  nel rispetto delle
determinazioni della Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettere
d) ed f);
e)  la  definizione  delle  modalita'  per  garantire  l'apertura  al
pubblico,  per  il  settore  alimentare,  nel  caso  di  piu'  di due
festivita' consecutive;
f)  l'adozione  dei  regolamenti circa le domande relative alle medie
strutture di vendita;
g)    l'individuazione    della    mezza    giornata    di   chiusura
infrasettimanale,  nonche'  delle zone del territorio nelle quali gli
esercenti  possono  derogare  all'obbligo  di  chiusura  domenicale e
festiva, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 114/1998;
h)  l'individuazione  di particolari agevolazioni, fino all'esenzione
per  i  tributi  e le altre eventuali entrate di competenza comunale,
per  le  attivita'  effettuate  su  posteggi  localizzati in comuni o
frazioni  con  popolazione inferiore ai tremila abitanti e nelle zone
periferiche  delle  aree metropolitane e degli altri centri di minori
dimensioni;
i)  la  fissazione degli orari per il commercio su aree pubbliche nel
rispetto  dei  criteri  determinati dalla Regione di cui all'articolo
69, comma 1, lettera f);
l)   gli   esercizi   di   somministrazione  di  alimenti  e  bevande
limitatamente  alla  fissazione  degli  orari nell'ambito dei criteri
regionali  e  delle  condizioni per il rilascio delle autorizzazioni,
nonche' alla vidimazione e alla revoca delle autorizzazioni medesime,
all'accertamento  sulla  conformita'  dei locali ai criteri stabiliti
dal  ministero  dell'interno,  alla  sorveglianza  sugli stessi, alla
nomina   della  commissione  comunale  relativamente  ai  comuni  con
popolazione superiore ai diecimila abitanti;
m)  il  rilascio  e  la  revoca dell'autorizzazione per la vendita di
quotidiani e periodici;
n)  il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di
sede  e  all'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture
di vendita;
o) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per il
commercio  su  aree  pubbliche,  nel  rispetto  dei  criteri  e delle
procedure di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f);
p)  l'individuazione  delle  tipologie merceologiche dei posteggi nei
mercati e nelle fiere;
q)  la  vigilanza  sull'attivita' commerciale e la relativa attivita'
sanzionatoria.